La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, oppure attraverso ulteriori modalità previste ai sensi della normativa vigente.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati di cui al precedente comma l, sulla base delle dichiarazioni presentate. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, per il pagamento degli importi dovuti il comune stabilisce il numero delle rate, con un minimo di almeno no 2 aventi cadenza semestrale. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. l, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore ad euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.