Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

Ai sensi dell’art. l, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Sono previste le seguenti esenzioni:

  1. Nel caso di locali vuoti, privi di mobili e suppellettili, e non utilizzati, l’esclusione da tassazione opera qualora il detentore dimostri la disattivazione di tutte le utenze relative ai servizi pubblici (acqua, elettricità, gas);
  2. Sono altresì esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
  3. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive, non allacciate ai servizi di erogazione idrica, elettrica etc.
  4. Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie (R.S.A./Case di Riposo) o istituti sanitari e non locate.

Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni restano valide sino alla data in cui vengono meno i presupposti applicativi, anche in mancanza della relativa dichiarazione e successiva verifica da parte dell’ente.